Con la sentenza del TAR del Lazio il tribunale conferma che l’Asseverazione del piano economico finanziario (PEF) è un elemento indispensabile a pena di inammissibilità della proposta ove non è previsto soccorso istruttorio.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio (TAR) con la sentenza pubblicata il 7 Marzo 2017 torna ad esprimersi in merito all’asseverazione del business plan e alla sua mancata presentazione affermando che “non appare che possa essere messo in discussione che l’asseverazione costituisce un documento redatto da un istituto bancario espressamente richiesto dalla legge, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti essere stato prodotto, la stazione appaltante non ha altra scelta se non quella di procedere all’esclusione della concorrente dalla gara, senza, tra l’altro, possibilità alcuna di fare ricorso al c.d. soccorso istruttorio”.

Il tribunale precisa inoltre che come più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 39) e anche precisato dall’ANAC nel parere in precedenza indicato – l’asseverazione del pef nell’ambito di proposte e gare in project financing è “cosa diversa dalla valutazione che del piano economico finanziario fa la stazione appaltante”, in quanto costituisce un documento “caratterizzato da una particolare qualificazione in materia finanziaria nonché dalla terzietà del soggetto da cui promana”, e, dunque, non può essere assolutamente ammesso che, alla carenza di essa, possa sopperire la valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale si pone e, dunque, deve essere correttamente intesa in termini di mera attività aggiuntiva e non certo sostitutiva dell’asseverazione in argomento.